COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)
Via M. Mistorni, – 87021 Belvedere M.mo (CS) – Telefono 0985/041342 – Fax 0985/82733
www.comune.belvedere-marittimo.cs.it – E-mail belvedere.utc@tiscali.it
Ordinanza n. 86
Misure urgenti da adottare al fine di fronteggiare il propagarsi del “Punteruolo rosso delle palme” Rhyncophorus Ferrugineus (olivier)
I L S I N D A C O
PREMESSO che:
- il Rhyncophorus ferrugineus (Olivier), comunemente detto Punteruolo rosso delle palme, è il più grande coleottero curculionide segnalato in Italia dal 2005. Il parassita, originario dei Paesi dell’Estremo Oriente, si è diffuso nel bacino del Mediterraneo in particolare in Egitto ed in Spagna; tale insetto ha determinato la morte di molti esemplari di palme e recentemente la presenza del citato parassita è stata segnalata in diversi Comuni della Calabria;
- l’ampia diffusione di questo fitofago è da attribuire all’intensa attività di commercio internazionale di palme giovani ed adulte. Nonostante gli accurati controlli fitosanitari è plausibile che uova e/o larve del curculionide rimangano nascoste all’interno dello stipite di palme adulte dove l’insetto compie interamente il proprio ciclo vitale;
- ospiti dell’insetto sono le seguenti specie sensibili: Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus fiabellifer, Calamus merilla, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix conariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei, Washingtonia spp;
- la femmina vive circa due mesi e mezzo e depone fino a trecento uova nelle ferite delle palme. Le larve completano lo sviluppo in circa due mesi. Gli spostamenti e l’attività del parassita all’esterno della pianta sono favoriti da temperature oltre i 20°C, mentre al di sotto dei 10°C gli insetti non riescono quasi a muoversi. Le infestazioni interessano principalmente la corona, le ascelle fogliari e le diverse parti del tronco. Il sintomo più evidente in una palma infestata dal parassita è rappresentato dall’afflosciamento delle foglie della pianta per cui la chioma assume un caratteristico portamento ad ombrello aperto. Quando le larve penetrano nelle ascelle delle foglie ancora verdi queste possono facilmente cadere, poiché la parte basale viene erosa dal curculionide; esso è uno degli insetti più nocivi alla palma ed una volta attaccata, la pianta può morire in 6 ‑ 8 mesi;
CONSIDERATO che:
- il Rhynchophorus ferrugineus è inserito nella ALERT LIST dell’Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante (OEPP) e che ne è stato proposto l’inserimento nella A2 LIST per gli organismi da quarantena;
- la presenza di potenziali focolai di infestazione anche in aree private (giardini domestici, vivai ecc.), può procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, rappresentando, inoltre, concreto rischio per l’incolumità pubblica dovuta alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante infestate dal fitofago;
TENUTO CONTO dell’elevato costo che la gestione dell’emergenza avrebbe nel caso in cui i focolai di infestazione dovessero diffondersi, oltre al rischio connesso all’uso di sostanze antiparassitarie in ambito urbano;
RILEVATO che:
- la Regione Calabria – Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione – Servizio Fitosanitario Regionale ha trasmesso a questo Ente il proprio Decreto n° 9851 del 03/06/2009 emanato per la definizione delle zone infestate, delle zone cuscinetto e area delimitata ai sensi del D.M. 9 novembre 2007 – disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhyncophorus ferrugineus (olivier);
- che il Comune di BELVEDERE MARITTIMO è inserito nell’elenco allegato al suddetto Decreto Dirigenziale n° 9851 emanato dalla Regione Calabria come zona infestata;
- per l’applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessaria la più ampia collaborazione tra Amministrazione Comunale, Privati e Servizio Fitosanitario della Regione Calabria.
VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’ 08 Maggio 2000, concernente: “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali, nonchè contro la loro diffusione nella medesima Comunità” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA, inoltre, la Direttiva 2002/89/CE, del Consiglio, del 28 Novembre 2002, che modifica la citata direttiva 2000/29/CE;
VISTO, ancora, il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n° 214 ad oggetto: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali”, che tra l’altro affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Regionali;
VISTA, infine, la Decisione presa dalla Commissione della Comunità Europea 2007/365/CE del 25 Maggio 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 Maggio 2007 che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità del Rhinchophorus ferrugineus (Olivier);
PRESO ATTO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione della Commissione della Comunità Europea ed ha emanato un apposito Decreto il 09 novembre 2007 per la lotta obbligatoria al Rhinchophorus ferrugineus ‑ Punteruolo rosso delle palme;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali D. Lgs. 267/2000 agli articoli 50, 5° comma, e 54, 2° comma, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l’incolumità dei cittadini;
VISTO, inoltre, l’art. 54 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n° 214, relativo alle sanzioni amministrative, che ai relativi comma 20 e 23 prevedono: “comma 20: chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali od altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 5.000,00 ad €. 30.000,00” “ comma 23: chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dell’articolo 52 – comma 1 – lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad €. 3.000,00″;
O R D I N A
1. E’ fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi titolo, di palme presenti nel territorio comunale di BELVEDERE MARITTIMO di effettuare tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia dell’essenza arborea predetta, provvedendo, nel caso in cui si manifestino i sintomi dell’attacco del Punteruolo rosso, ad applicare le misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Calabria – Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione – Servizio Fitosanitario Regionale e riportate nell’allegato 1 della presente Ordinanza Sindacale;
2. E’ fatto obbligo ai soggetti di cui al precedente punto 1), sia per i casi sospetti sia per quelli nei quali sia stata accertata infestazione in atto del fitofago, di segnalare immediatamente, per l’adozione delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria o interventi di eradicazione, al Servizio Fitosanitario Regionale, utilizzando la scheda di segnalazione come da allegato 2 alla presente Ordinanza Sindacale, a mezzo FAX al numero 0961.853085.
3. E’ altresì fatto obbligo ai proprietari di segnalare al Comune di BELVEDERE MARITTIMO ogni nuova posa a dimora di palme avvenuta nell’ambito dei giardini privati , al fine di poter procedere alle dovute comunicazioni alle autorità fitosanitarie preposte ed ai controlli del caso.
A V V E R T E
- in caso di inadempienza a quanto indicato dal presente atto si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 500 dei Codice Penale;
- il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale comporterà, secondo i casi, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D. Lgs. n° 214/2005;
I N F O R M A
che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 ( sessanta ) giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
D I S P O N E
- l’immediata esecutività del presente provvedimento;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di BELVEDERE MARITTIMO;
- la diffusione della presente Ordinanza Sindacale la pubblicazione sul sito Internet del Comune di BELVEDERE MARITTIMO;
- la trasmissione del presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
1. Ufficio Territoriale del Governo di COSENZA;
2. Regione Calabria – Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione – Servizio Fitosanitario Regionale CATANZARO;
- che copia della presente Ordinanza Sindacale venga trasmessa, al fine di verificarne l’applicazione, ai seguenti:
1. Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di SANGINETO;
2. Al Comando di Polizia Municipale di BELVEDERE MARITTIMO;
- mentre la si invia al Comando Stazione Carabinieri di BELVEDERE MARITTIMO, all’Ufficio Tecnico Comunale di BELVEDERE MARITTIMO, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di COSENZA ed al Coordinamento Distrettuale del Corpo Forestale dello Stato di PAOLA, per opportuna conoscenza.
Dalla Residenza Municipale lì, 22.febbraio.2010
IL SINDACO
F.to (ing. Enrico GRANATA)
ALLEGATO “A”
Misure fitosanitarie e prescrizioni per il controllo del Rhynchophorus
ferrugineus Punteruolo rosso della palma.
I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante da abbattere devono comunicare, almeno con una settimana di anticipo, al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio delle operazioni di abbattimento le quali dovranno essere effettuate tempestivamente. Nel caso in cui non sia possibile l’intervento in tempi ristretti la pianta, alla presenza di un Ispettore Fitosanitario, deve essere messa in sicurezza con la completa copertura di film plastico o rete antinsetto.
Il Dirigente dello Servizio Fitosanitario Regionale dispone che le operazioni di abbattimento siano effettuate alla presenza di un Ispettore Fitosanitario il quale verificherà che le stesse siano effettuate secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del punteruolo, tenuto conto che l’adulto è in grado di compiere voli di diversi chilometri.
In particolare:
1. gli abbattimenti devono essere effettuati nelle prime ore del mattino di giornate fresche, evitando giorni con forte piovosità che può rallentare l’esecuzione degli interventi e giornate con ventosità eccessiva che può favorire il volo degli adulti;
2. le dimensioni del cantiere di lavoro devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle macchine operatrici e le dimensioni della pianta da abbattere;
3. deve essere predisposta la copertura dell’area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica di adeguato spessore (0,40 mm) e resistenza al fine di agevolare le operazione di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell’insetto caduti accidentalmente al suolo;
4. in caso di piante di notevoli dimensioni si procede con il taglio a sezioni, avvalendosi anche di carri gru, asportando per prima le foglie e l’apice vegetativo, evitando la caduta libera a terra. Il cantiere deve essere organizzato con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
5. se dal taglio si rilevano cavità con la presenza di larve o adulti le parti tagliate devono essere tempestivamente imbustate o, in alternativa, stoccate e confinate in contenitori chiusi;
6. nel corso delle operazioni si deve provvedere con tempestività alla soppressione degli adulti e degli stadi preimmaginali (larve e bozzoli), che potrebbero accidentalmente liberarsi nell’area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo alla loro soppressione, quali la raccolta manuale ed il confinamento in recipienti chiusi e attivati con sostanze insetticide, l’eliminazione per compressione meccanica o la bruciatura con bruciatori a gas;
7. in caso di abbattimento di piante di ridotte dimensioni può essere previsto direttamente il taglio del tronco al di sotto del colletto della pianta con o senza la rimozione della ceppaia, tenuto conto che di solito il R. ferrugineus non attacca tale organo della pianta;
8. alla fine delle operazioni di abbattimento della pianta è necessario procedere alla raccolta e imbustamento di tutti i residui depositati sul telone di plastica;
9. solo per le aree private trattamento insetticida con prodotti PPO, dell’area interessata dal cantiere;
10. lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alla normativa ambientale di riferimento.
Il metodo più sicuro per evitare la diffusione di R ferrugineus è rappresentato dalla distruzione delle parti attaccate di piante secche o irrimediabilmente compromesse a mezzo di tempestiva:
1. triturazione/cippatura assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni non superiori ai 2 cm; il materiale di risulta, a secondo delle caratteristiche può essere trattato ulteriormente con un insetticida di contatto, sottoposto a trattamento termico (130 °C per 3 minuti) o destinato a centri di compostaggio, ecc.
2. bruciatura; tale operazione, per la natura del tipo di legno ed il tenore di umidità può presentare delle difficoltà per cui si può far ricorso all’ausilio di bruciatori a gas; in caso di impossibilità a procedere alla bruciatura in loco tutto il legname è incenerito, tramite conferimento ad un inceneritore;
3. interramento ad almeno 3 m di profondità in discarica a tanto autorizzata.
Il sito di distruzione deve essere quanto più possibile vicino al luogo delle operazioni di abbattimento e durante il trasporto, deve essere assicurato che il carico non venga disperso accidentalmente o volontariamente o per qualsiasi altro scopo per cui il trasporto deve avvenire con camion chiusi o telonati.
Nel caso in cui non è possibile effettuare tempestivamente le operazioni di abbattimento o, nelle 24 ore successive non è possibile provvedere alla distruzione della pianta deve essere previsto il posizionamento di una rete antinsetto attorno al fusto della pianta attaccata, in modo tale di aderire al tronco al fine di intercettare insetti adulti che possono sfarfallare dalle piante ospiti.
Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà, secondo i casi, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del dlgs. 214/2005, e nei casi di legge, la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 500 del c.p..
Per le eventuali piante di palme rimanenti, non compromesse, sono da attuare i seguenti interventi:
- trattamento dell’intero palmizio, per un raggio di circa 1.000 metri da dove si è rilevata la presenza d’insetto, di tutte le palme con prodotti insetticidi classificati PPO, cioè Per Piante Ornamentali, con nematodi entomoparassiti del genere Steinernema o con quei prodotti fitosanitari individuati tra quelli autorizzati momentaneamente da parte dei Ministero della Sanità;
- accurate ispezioni periodiche su tutte le piante suscettibili di attacco da parte del coleottero in questione;
- accurata potatura delle vecchie foglie e delle infiorescenze secche, eliminazione delle guaine fogliare, residui organici, ecc. da effettuarsi nel periodo invernale quando il volo degli adulti è limitato;
- distruzione (bruciatura, discarica, ecc.) dei residui della potatura; evitare i tagli delle foglie verdi o, se indispensabili, effettuarli nel periodo invernale (T°C almeno < 20° meglio < 15°) lasciando 80/100 cm di picciolo sulla pianta, con copertura e disinfezione delle ferite con mastici, paste insetticide, trattamenti rameici. La rasatura del tronco (eliminazione delle porzioni basali delle foglie delle palme) è assolutamente da evitare;
- sostituzione delle piante abbattute con piante appartenenti alle specie ospiti dell’insetto solo dopo un periodo di almeno anni due.
Tutti gli interventi fitosanitari previsti dal presente documento, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del dlgs. 214/2005, sono a cura e spesa del proprietario o conduttore, a qualsiasi titolo.
Per 1′applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessaria la più ampia collaborazione tra le Amministrazioni Comunali, in qualità di proprietari di molte aree pubbliche o private, privati, e Servizio Fitosanitario Regionale.
Si riportano pertanto i riferimenti degli Uffici presso i quali operano Ispettori fitosanitari per segnalazioni e informazioni.
|
Servizio Fitosanitario Regionale - via Molè – 88100 Catanzaro Tel 0961.853076 – Fax 0961.853085
|







